Il contratto di locazione ad uso abitativo ha solitamente una durata di anni 4+4 quando è stabilito a canone libero o di anni 3+2 quando è a canone concordato e, in entrambi i casi, è tacitamente rinnovato per uguale periodo, se non interviene entro sei mesi prima dalla data di scadenza una comunicazione di segno opposto, trasmessa mediante raccomandata con avviso di ritorno. Fondamentale per la tutela dei propri diritti è l’intervento di un avvocato esperto nel dirimere le problematiche del settore in questione.
Al di fuori dei casi patologici di fine locazione per inadempimento del conduttore dunque, la scadenza fisiologica si ha o per raggiungimento del termine o per comunicazione di una delle parti della volontà di recedere. Mentre per il locatore il ventaglio dei casi è più ristretto, il conduttore ha una ampia facoltà di recedere, salvo la comunicazione del proprio intendimento con un preavviso di mesi sei. Se tale termine non viene rispettato il locatore ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito a titolo di lucro cessante. In questo senso è chiarificatore l’intervento della Cassazione con sentenza del 28/03/2014 n. 530/14, secondo cui “in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, un volta cessata l’occupazione dell’immobile, il danno risarcibile a titolo di lucro cessante per il locatore è rappresentato dalla mancata percezione di un introito mensile per tutto il tempo presumibilmente necessario per poterlo nuovamente affittare. Questo, però senza alcun automatismo, gravando comunque sul locatore la prova di aver rimesso l’immobile sul mercato e individuando nel periodo di preavviso una soglia massima orientativa per il risarcimento”
E’ interessante notare come la Suprema Corte ponga rilievo sul fatto che la mancata locazione non possa automaticamente fondare una pretesa risarcitoria nei confronti del conduttore, ma dovrà essere il locatore, a produrre prove a sostegno di quanto richiesto e, solo in conseguenza di tale circostanza sorretta da documenti probatori, quest’ultimo potrà pretendere il risarcimento del danno patrimoniale da parte del conduttore.